Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Il comma 1 dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e

 

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successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore alla soglia di povertà relativa accertata annualmente dall'ISTAT».

      2. Il comma 1 dell'articolo 77 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «1. I limiti di reddito sono adeguati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, della soglia di povertà relativa, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

      3. L'articolo 82 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 82 (L). - (Onorario e spese del difensore). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennità.
      2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
      3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, contestualmente alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, ovvero del provvedimento conclusivo

 

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della fase di giudizio o del procedimento».